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giurisprudenza

Il pagamento della tassa annuale d’iscrizione all’elenco speciale annesso all’Albo degli avvocati deve gravare sull’Ente datore di lavoro (Cass., Sez. Lav., 16 aprile 2015, n. 7776)

Nel caso in esame, la Suprema Corte, rigettando il ricorso proposto dall’Ente previdenziale e richiamando una sua precedente pronuncia (Cass., Sez. Lav., 20 febbraio 2007, n. 3928), nonché la contrattazione nazionale e il parere reso dal Consiglio di Stato il 15 marzo 2011 nell'affare n. 678/2010, statuisce che “il pagamento della tassa annuale d’iscrizione all'elenco speciale annesso all'Albo degli avvocati, per l'esercizio della professione forense nell'interesse esclusivo dell'Ente datore di lavoro, rientra tra i costi per lo svolgimento di detta attività, che, in via normale, devono gravare sull'Ente stesso. Quindi, se tale pagamento viene anticipato dall'avvocato-dipendente deve essere rimborsato dall'Ente medesimo, in base al principio generale applicabile anche nell'esecuzione del contratto di mandato, ai sensi dell'art. 1719 c.c. secondo cui il mandante è obbligato a tenere indenne il mandatario da ogni diminuzione patrimoniale che questi abbia subito in conseguenza dell'incarico, fornendogli i mezzi patrimoniali necessari.”
A cura di Matteo Cavallini