Nel caso in esame, la Suprema Corte, rigettando il ricorso proposto dall’Ente previdenziale e richiamando una sua precedente pronuncia (Cass., Sez. Lav., 20 febbraio 2007, n. 3928), nonché la contrattazione nazionale e il parere reso dal Consiglio di Stato il 15 marzo 2011 nell'affare n. 678/2010, statuisce che “il pagamento della tassa annuale d’iscrizione all'elenco speciale annesso all'Albo degli avvocati, per l'esercizio della professione forense nell'interesse esclusivo dell'Ente datore di lavoro, rientra tra i costi per lo svolgimento di detta attività, che, in via normale, devono gravare sull'Ente stesso. Quindi, se tale pagamento viene anticipato dall'avvocato-dipendente deve essere rimborsato dall'Ente medesimo, in base al principio generale applicabile anche nell'esecuzione del contratto di mandato, ai sensi dell'art. 1719 c.c. secondo cui il mandante è obbligato a tenere indenne il mandatario da ogni diminuzione patrimoniale che questi abbia subito in conseguenza dell'incarico, fornendogli i mezzi patrimoniali necessari.”
A cura di Matteo Cavallini