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giurisprudenza

Il principio di consumazione dell’impugnazione è applicabile anche ai procedimenti disciplinari (Cass. Sez. III, 5 giugno 2007, n. 13062)

La Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso di un sanitario perché identica domanda era già stata decisa con precedente pronuncia che aveva dichiarato il primo ricorso “irricevibile”.
L'interessato ha impugnato la decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando in sintesi che la declaratoria di "irricevibilità" del primo ricorso non poteva precludere la proposizione della seconda impugnativa.
La Suprema Corte ha ribadito che il principio della consumazione dell’impugnazione, per quanto stabilito espressamente dal codice di rito solo con riferimento all’estinzione del procedimento d’appello o di revocazione nei casi previsti dai n. 4 e 5 dell’art. 395 cpc (art. 338 cpc) e alla declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità dell’appello (art. 358) e del ricorso per cassazione (art. 387) ha carattere generale e deve ritenersi applicabile ogni qualvolta il procedimento d’impugnazione non pervenga, qualunque ne sia il motivo, ad una decisione di merito: pertanto, anche nell’ipotesi di declaratoria di irricevibilità. "Va al riguardo anzitutto posto in rilievo", precisa la Suprema Corte, "che la declaratoria di irricevibilità è propria di procedimenti speciali, e di quello come nella specie avanti alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie – che è organo di giurisdizione speciale".

A cura di Guendalina Guttadauro 

Allegato:
13062-2007