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giurisprudenza

Il procedimento disciplinare a carico dell’avvocato è da rifare se la data di commissione del fatto non è certa (Cass., Sez. Un., 29 maggio 2023, n. 14957)

La sentenza riguarda un ricorso presentato da un Avvocato avverso la decisione del Consiglio nazionale forense che gli aveva inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per nove mesi, ad eccezione di uno degli addebiti, per i quali si era verificata la prescrizione.
Il procedimento disciplinare era stato avviato nel 2018 dopo una sentenza di patteggiamento che aveva condannato l’avvocato A.A. a due anni di reclusione, con sospensione condizionale, per la commissione di una serie di reati, tra cui l’associazione a delinquere finalizzata al trasferimento illecito all’estero di dipinti e frodi ai danni di compagnie assicurative, corruzione e ricettazione di reperti archeologici.
Il CNF ha respinto l’eccezione di prescrizione dell’azione disciplinare per la maggior parte degli addebiti, tranne per la condotta relativa al trasferimento illegale all’estero di dipinti di interesse storico e artistico, ritenendo che tale violazione avesse una natura istantanea e fosse quindi soggetta alla prescrizione quinquennale. Secondo il CNF, la prescrizione per questo illecito disciplinare era maturata nel 2015, quando il pubblico ministero aveva prestato il consenso alla richiesta di applicazione di pena.
L’avvocato ha presentato un ricorso in cui ha sollevato due motivi. Nel primo motivo, ha sostenuto la violazione della legge n. 247 del 2012, articolo 56, comma 3, riguardo al termine massimo di prescrizione dell’azione disciplinare. Ha sostenuto che il termine di prescrizione avrebbe dovuto considerare anche le condotte commesse dopo il 2015, tenendo conto delle date delle condotte criminali indicate nella sentenza di patteggiamento del 2016. Nel secondo motivo, ha sollevato il divieto di reformatio in peius, sostenendo che il CNF non avrebbe applicato le conseguenze mitigatorie derivanti dalla prescrizione di almeno uno degli addebiti disciplinari.
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, affermando che, nel procedimento disciplinare degli avvocati, quando l’illecito deontologico riguarda gli stessi fatti contestati in un procedimento penale, il procedimento disciplinare deve essere autonomo rispetto al processo penale, incluso il calcolo del termine di prescrizione dell’azione disciplinare. Pertanto, l’organo disciplinare deve accertare la data di commissione del fatto, che, nel caso di un illecito permanente, coincide con la data di cessazione della permanenza.
Poiché la sentenza disciplinare non aveva stabilito con precisione la data di cessazione delle condotte disciplinari, la Corte ha cassato la sentenza e ha rinviato la causa al CNF.

A cura di Simone Pesucci

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