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giurisprudenza

Il procedimento disciplinare prevede una scansione semplice, in quanto manifestazione di un potere amministrativo e non giurisdizionale (Cass., Sez. Un., 5 ottobre 2007, n. 20843)

La sentenza che pubblichiamo riguarda il caso di una collega, già imputata e condannata in sede penale – con sentenza definitiva – per il delitto di procurata tentata evasione.
Per tale comportamento, cui si erano aggiunti ulteriori illeciti disciplinari (inerenti al rapporto confidenziale ed eccessivamente affettuoso dalla stessa mantenuto con il detenuto nel corso dei colloqui presso la casa circondariale, che avevano arrecato grave compromissione del prestigio, della dignità e del decoro della professione forense), l'avvocato era stato sospeso per un anno dall’esercizio della professione forense.
L’avvocato aveva impugnato il provvedimento di sospensione, contestando la regolarità e legittimità della procedura seguita dal Consiglio dell’Ordine. Affermava, in particolare, che non le erano stati contestati debitamente gli addebiti disciplinari e che il Presidente aveva emesso la citazione a giudizio senza alcuna delibera collegiale di rinvio a giudizio, senza acquisire le prove, senza mostrarle le risultanze istruttorie raccolte e, soprattutto, senza farle conoscere i definitivi addebiti mossi per consentirle l'esercizio del diritto di difesa, con evidente violazione dei precetti contenuti negli artt. 24 e 111 Cost.
La Suprema Corte ha ritenuto infondate le censure, ribadendo che i Consigli dell'Ordine degli avvocati esercitano funzioni amministrative e non giurisdizionali. Pertanto, anche il relativo procedimento disciplinare – ferma restando l'esigenza della salvaguardia del diritto di difesa – non è mutuabile da quello penale, ma prevede una scansione più semplice, quale appunto quella osservata anche nel caso di specie.
Questa sentenza ha suscitato, tuttavia, polemiche tra i commentatori. Taluni hanno infatti condiviso i motivi di impugnazione affermando che – di fatto – il procedimento disciplinare è meno garantista di quello penale e che gli avvocati non hanno tutta la tutela riservata a qualunque altro imputato.

A cura di Ilaria Chiosi

Allegato:
20843-2007