Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Il provvedimento che definisce la procedura di cui agli art. 29 e 30 l. 13 giugno 1942, n. 794 è appellabile solo se ha natura di sentenza (Cass., Sez. II, 5 novembre 2007, n. 23074)

Ancora una volta la Suprema Corte si pronuncia sulla natura del provvedimento che definisce la procedura speciale di cui agli art. 29 e 30 l. 13 giugno 1942, n. 794.
Come è noto l’art. 30 della L. 794/1942 prevede una deroga al principio del doppio grado di giurisdizione, ossia che l’ordinanza conclusiva del procedimento, anche a seguito della proposizione dell’opposizione, non possa essere appellata.
Tale deroga, afferma la Corte opera tutte le volte in cui l’oggetto del giudizio involga unicamente la misura del compenso dovuto all’avvocato: il procedimento si svolgerà secondo il rito semplificato descritto dall’art. 29 della stessa legge e culminerà con l’ordinanza decisoria che potrà essere comunque oggetto di ricorso straordinario in cassazione ai sensi dell'art 111 Cost.
L’eccezione al principio del doppio grado, tuttavia, continua la Corte non sarà operativa nei casi in cui è discussione la fondatezza della pretesa del legale al compenso o l’effettiva esecuzione delle prestazioni; in questi ipotesi il giudizio assume dei connotati diversi poiché il thema decidendum investe non più la misura del compenso bensì la sua esistenza o meno: il giudizio, pertanto, non potrà procedere con il rito semplificato bensì si svolgerà secondo le forme del rito ordinario.
Il provvedimento finale, pertanto, nonostante venga adottato nella forma dell’ordinanza, avrà necessariamente, per il tipo di accertamento cui è conseguito natura di sentenza e come tale soggetta al rimedio dell’appello.

A cura di Niccolò Andreoni

Allegato:
23074-2007