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giurisprudenza

Il rapporto parentale non esclude il diritto del professionista ad ottenere il compenso per l’attività prestata ( Cass., Sez. VI, Ord., 4 maggio 2015, n. 8869)

La Corte di Cassazione – con la sentenza in epigrafe – ha affermato che l’applicazione delle tariffe forensi, di cui al D.M. 127 del 2004, costituisce un limite all’esercizio di un potere discrezionale del Giudice, mentre la riduzione oltre il minimo stabilito trova il suo indefettibile presupposto nell’esistenza in atti di un “conforme parere” espresso dal competente Consiglio dell’Ordine, con la conseguenza che in mancanza di esso, la liquidazione oltre il minimo tariffario deve ritenersi operata “contra legem”.Il Collegio ha ritenuto, quindi, la liquidazione delle spese processuali operata dal Giudice di Pace coerente con le tariffe forensi di cui al DM 127 del 2004, salvo che per l’esclusione dell’importo di 23 euro relativo alla corrispondenza con il cliente.Il Tribunale di Roma, in particolare, aveva escluso il diritto del professionista ad ottenere il compenso per l’attività prestata, stante la sussistenza della relazione parentale tra difensore ed il cliente (la madre del legale), ma la Suprema Corte ha ritenuto infondato tale motivo, disponendo che l’esclusione avrebbe potuto trovare fondamento nell’eventuale mancata dimostrazione che fosse stata svolta l’attività, di cui è stata chiesta la corresponsione.

A cura di Guendalina Guttadauro