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giurisprudenza

Il reddito dello studio legale associato va assoggettato ad IRAP (Cass., Sez. V, 31 maggio 2016, n. 11327)

Il reddito derivante dall’esercizio in forma associata di una libera professione deve essere assoggettato all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) in quanto fa presumere la sussistenza del presupposto impositivo di tale tributo, costituito dalla c.d. “autonoma organizzazione”, a meno che il contribuente non dimostri che il reddito derivi dal solo lavoro professionale dei singoli associati. A sancirlo è la Suprema Corte, con la sentenza n. 11327 del 31 maggio 2016.

Più precisamente, con la pronuncia in commento, la Cassazione ha precisato che lo studio legale associato è tenuto al pagamento dell’IRAP anche se ha sostenuto spese di gestione per beni strumentali in entità minima e i professionisti hanno a disposizione la sede di proprietà. E ciò in quanto, secondo la Corte, “l’esercizio in forma associata di una professione liberale costituisce circostanza di per sè idonea a far presumere l’esistenza di un’autonoma organizzazione di strutture e mezzi, ancorché non di particolare rilevanza economica, nonché dell’intento di avvalersi della reciproca collaborazione e competenze, ovvero della sostituibilità nell’espletamento di alcune incombenze, sì da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio”.

Sulla scorta di tali considerazioni, la Sezione Tributaria è giunta a ritenere legittimo l’assoggettamento ad IRAP del reddito prodotto da uno studio associato, a meno che il contribuente non dimostri che tale reddito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati.

A cura di Cosimo Cappelli

 

Allegato:
11327-2016