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giurisprudenza

Il Regolamento provinciale può disciplinare le modalità di pagamento dei compensi degli avvocati interni (Cass., Sez. IV, 7 ottobre 2021 n. 27316)

La Suprema Corte affronta il ricorso di una collega dell’Avvocatura di Stato la quale impugna la sentenza della Corte di Appello che vedeva rigettata la sua richiesta di vedersi liquidati gli onorari chiesti alla Provincia di Mantova.
La Provincia con ricorso incidentale eccepisce di non essere tenuta al versamento, in favore dell’avvocato ricorrente principale, dell’IRAP per come invece previsto dalla medesima sentenza di appello.
La Corte rigetta entrambi i ricorsi (principale ed incidentale).
Per quanto riguarda il ricorso dell’avvocato, statuisce che “la clausola collettiva lascia ampio spazio di potere agli enti di disciplinare la corresponsione dei compensi professionali” e pertanto il Regolamento adottato dalla Provincia si è mosso nell’ambito delle prerogative riconosciute dalla contrattazione collettiva laddove ha disciplinato la materia dei compensi professionali in relazione alle controversie definite con compensazione delle spese di giudizio e soprattutto avuto riguardo alla parte in cui ha condizionato l’erogazione del pagamento all’effettiva corresponsione delle spese da parte del soggetto onerato.
Per tali motivi ha rigettato il ricorso.
Con riguardo invece la ricorso incidentale promosso dalla Provincia circa la questione del dovuto pagamento dell’Irap, la Corte ha parimenti concluso rigettando anch’esso, sulla scorta del principio secondo cui corre l’obbligo in capo alla P.A. di accantonare a monte la provvista necessaria per pagare i compensi professionali separando la quota parte spettante a coprire gli oneri che gravano sull’ente a titolo di IRAP.
Rigetta quindi anche tale ricorso e compensa le spese tra le parti.

A cura di Simone Pesucci