Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Il ricercatore universitario a tempo pieno, così come il professore universitario, è incompatibile con lo svolgimento di attività libero professionali (Cass., Sez. Un., 11 gennaio 2011, n. 389)

Le Sezione Unite della Corte di Cassazione affermano che anche per i ricercatori confermati, come per i professori universitari, l’incompatibilità allo svolgimento di attività libero – professionali sia esclusa solo in caso di opzione per il tempo definito, mentre sussiste in caso di opzione per il tempo pieno.

Infatti, il D.L. n. 57 del 1987, che disciplina disposizioni urgenti per i ricercatori universitari, all’art. 1 comma 2 prevede che anche i ricercatori universitari confermati possano optare fra il regime a tempo pieno e quello a tempo definito.

Anche se il testo dell’art. 1 del decreto legge non fa espresso riferimento all’incompatibilità, per i ricercatori universitari confermati a tempo pieno, con l’esercizio di attività libero – professionali e quindi con l’iscrizione negli albi che le legittimano, essa emergerebbe in modo inequivoco dal comma 5 bis dello stesso decreto, che fa esplicito riferimento all’esercizio dell’opzione fra tempo pieno e tempo definito per ottenere la sanatoria delle pregresse situazioni di incompatibilità con l’ufficio di ricercatore.

Questa norma manifesterebbe infatti in modo univoco la volontà del legislatore di considerare solo in caso di opzione per il tempo definito l’esercizio professionale compatibile con la qualifica di ricercatore confermato e l’eventuale situazione di incompatibilità sanabile.

A cura di Maria Dell'Anno