La Suprema Corte inverte nuovamente la propria tendenza in materia di rimborso delle spese generali. Il rimborso spetta infatti al professionista in via automatica e con determinazione ex lege. Il Collegio conferma l'orientamento giurisprudenziale (vedi anche Cass. 4209/2010 già pubblicata sul sito on line del Foglio) secondo sui il rimborso delle spese generali ex articolo 15 del DM 585/94 deve essere ritenuto compreso nella liquidazione degli onorari e diritti di procuratore, anche senza un'espressa menzione nel dispositivo della sentenza. Nel caso di specie la voce "spese generali" risulta espressamente indicata nella nota spese: non c'è pertanto alcun dubbio – scrivono i Giudici- che essa vada riconosciuta al professionista, anche nell'eventuale fase esecutiva. Allo stesso modo dicasi laddove si ritenga che nel procedimento disciplinato dalla L. 794 del 1942, a differenza di quanto avviene nella liquidazione ex art. 91 c.p.c., il rimborso forfettario sia condizionato alla presentazione di una domanda ad hoc del professionista.
A cura di Sara Fabbiani