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giurisprudenza

Il rimborso forfettario spetta al professionista in via automatica (Cass., Sez. II, 31 gennaio 2011, n. 2170)

La Suprema Corte inverte nuovamente la propria tendenza in materia di rimborso delle spese generali. Il rimborso spetta infatti al professionista in via automatica e con determinazione ex lege. Il Collegio conferma l'orientamento giurisprudenziale (vedi anche Cass. 4209/2010 già pubblicata sul sito on line del Foglio) secondo sui il rimborso delle spese generali ex articolo 15 del DM 585/94 deve essere ritenuto compreso nella liquidazione degli onorari e diritti di procuratore, anche senza un'espressa menzione nel dispositivo della sentenza. Nel caso di specie la voce "spese generali" risulta espressamente indicata nella nota spese: non c'è pertanto alcun dubbio – scrivono i Giudici- che essa vada riconosciuta al professionista, anche nell'eventuale fase esecutiva. Allo stesso modo dicasi laddove si ritenga che nel procedimento disciplinato dalla L. 794 del 1942, a differenza di quanto avviene nella liquidazione ex art. 91 c.p.c., il rimborso forfettario sia condizionato alla presentazione di una domanda ad hoc del professionista.

                                                                                                                    A cura di Sara Fabbiani