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giurisprudenza

Il rito semplificato, previsto dall’art. 30 L. 794/42, è applicabile solo nel caso in cui oggetto della controversia sia la determinazione del compenso al professionista per prestazioni giudiziali (Cass., Sez. II, 26 settembre 2007, n. 20179)

Segnaliamo all’attenzione dei colleghi la sentenza della Suprema Corte in cui si specifica che, in tema di onorari spettanti al difensore, la possibilità di adottare il rito semplificato previsto dall’art. 30 L. 794/42 per le opposizioni a decreto ingiuntivo, è limitata al solo caso in cui l’oggetto della controversia attenga alla determinazione della misura del compenso.
Tale disposizione non è applicabile – stante la deroga al principio del doppio grado di giurisdizione – ai casi in cui il thema decidendum sia ampliato da ulteriori domande o da contestazioni sui presupposti stessi del diritto al compenso.
La Corte ha inoltre precisato che il rito ordinario è l’unico consentito per la definizione di questioni inerenti alla determinazione di compensi per prestazioni stragiudiziali del professionista e pertanto, qualora siano sollevate questioni relative a prestazioni sia stragiudiziali che giudiziali, l’intero giudizio deve svolgersi nelle forme del rito ordinario (per ragioni di connessione) e pertanto concludersi con un provvedimento impugnabile con l’appello.

A cura di Ilaria Sordi

Allegato:
20179-2007