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giurisprudenza

Il titolo esecutivo costituisce presupposto essenziale per l’intervento del fondo di garanzia, anche nella procedura fallimentare (Cass. Sez. IV, Ord., 20 gennaio 2020, n. 1887)

La Suprema Corte affronta il tema del rapporto tra procedura concorsuale e intervento del fondo di garanzia per ottenere il versamento del TFR. In particolare due sono i motivi di impugnazione e altrettanti temi che vengono affrontati dalla sentenza in esame: Con il primo ci si chiede se l’accertamento dei requisiti di fallibilità del soggetto, ancorché operato da giudice ordinario e non dal giudice fallimentare, debba essere pregiudiziale rispetto alla domanda giudiziale concernente la prestazione previdenziale cui è tenuto il Fondo di garanzia; la Corte afferma che “la verifica della non assoggettabilità del datore di lavoro alle procedure concorsuali costituisce una tipica questione pregiudiziale in senso logico, che nessuna norma di legge impone che debba essere definita con efficacia di giudicato”; ma al tempo stesso non ritiene che vi sia una reale questione pregiudiziale e pertanto rigetta. Con il secondo ci si chiede se per proporsi domanda giudiziale sulla prestazione previdenziale si debba prima munirsi di titolo esecutivo e debba aver tentato l’esecuzione forzata: sul punto la Corte ritiene che questi due passaggi rappresentino una modalità necessaria per l’individuazione della misura stessa dell’intervento solidaristico del fondo di garanzia, essendo l’ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro.

A cura di Simone Pesucci

Allegato:
1887-2020