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giurisprudenza

Il valore della causa è indeterminabile quando l’oggetto non è suscettibile di valutazione economica (Cass., Sez. II, Ord., 19 febbraio 2019, n. 4832)

Due avvocati adivano il Tribunale di Milano chiedendo la liquidazione degli onorari per l’attività difensiva svolta in favore della Regione Calabria in una causa di risarcimento danni per disastro ambientale. In particolare i due legali contestavano il quantum degli onorari liquidati dalla Regione assistita fino alla revoca del mandato, perché considerato inferiore rispetto al valore complessivo della controversia (costituito dalla sommatoria delle varie voci di danno lamentate).
Instaurato il contraddittorio, il Tribunale rigettava tutte le domande attoree considerando corretta la liquidazione degli onorari così come operata dalla Regione. Nella sentenza i giudici di Milano osservavano come il decreto dell’avvocatura regionale, con cui era stato conferito mandato ai due avvocati, nulla aveva previsto circa il valore della causa, al fine di individuare lo scaglione tariffario riferito ai compensi professionali. Inoltre secondo i giudici, la causa di natura risarcitoria era da ritenersi di valore indeterminabile in quanto le domande degli attori avevano ad oggetto, solo in minima parte, un danno patrimoniale quantificato da elementi di stima predefiniti. Su questo aspetto, infatti, la difesa aveva richiesto al giudice adito in primo grado – al fine di determinare il valore complessivo della causa – di provvedere alla liquidazione del danno a seguito di “opportuna istruttoria” o “criterio equitativo”. Ebbene anche il giudice di seconde cure respingeva l’appello confermando l’iter logico-giuridico proposto nella sentenza del Tribunale di Milano.
I due legali proponevano infine ricorso per Cassazione insistendo sulle doglianze già formulate nei precedenti gradi di giudizio. In particolare con il primo motivo di impugnazione gli attori ritenevano che la Corte distrettuale confermando la sentenza impugnata aveva disatteso il valore della controversia, determinato ex art. 10 c.p.c., secondo il criterio del cumulo delle domande ex art. 14 c.p.c. co. I, con riferimento alla somma già parzialmente indicata. Ebbene anche ad avviso dei Supremi Giudici il valore della controversia doveva essere considerato indeterminabile ab initio, avendo ad oggetto una richiesta non suscettibile di valutazione economica precisa. Su questo punto la Corte nella sentenza in oggetto, richiama un suo costante orientamento secondo cui, in tema di liquidazione dell’onorario, la domanda di risarcimento deve ritenersi di valore indeterminabile “quando gli elementi di quantificazione del danno, costituiscano l’oggetto, o uno degli oggetti dell’accertamento, rimessi alla completa valutazione del giudice adito” (ex multis Cass. n. 14586 del 2005).

A cura di Brando Mazzolai