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giurisprudenza

Impugnabili dinanzi al Consiglio Nazionale Forense anche le decisioni endoprocessuali del Consiglio dell’Ordine di apertura del procedimento disciplinare (Cass., Sez. Un., 15 dicembre 2008, n. 29294)

Con la sentenza in commento le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, modificando un orientamento consolidato ma risalente nel tempo, hanno ritenuto ammissibile il ricorso al Consiglio Nazionale Forense contro la deliberazione con la quale il Consiglio dell'Ordine stabilisce d'iniziare il procedimento disciplinare contro un avvocato.
Posto che l'art. 50 R.D.L. 1578/1933 prevede che le “decisioni” dei Consigli dell'Ordine possano essere impugnate dinanzi al C.N.F. (tenore letterale che consente di ritenere sia l'impugnabilità dei soli provvedimenti aventi natura decisoria ovvero di tutti quelli che comportano comunque una delibazione del Consiglio), la Corte ha ritenuto di non dover più interpretare in senso restrittivo la norma ma di estenderne la portata; e ciò sulla scorta di una valutazione dell'intero complesso normativo del procedimento disciplinare la cui prima fase, che ha natura amministrativa, è “dominata” dall'iniziativa del Consiglio dell'Ordine che effettua sia una prima valutazione degli elementi a carico dell'incolpato per decidere in ordine all'apertura o meno del procedimento, sia svolge la successiva attività istruttoria e, infine, decide il procedimento. Una tale “concentrazione di poteri” appare, secondo la Corte, compatibile con il principio costituzionale del giusto processo solo laddove si riconosca all'incolpato la possibilità di far valere subito la propria innocenza senza dover attendere necessariamente la fine del giudizio. La pendenza di un giudizio, infatti, costituisce di per sé fonte di pregiudizio (nel caso di specie, tra l'altro, alla apertura del procedimento disciplinare consegue l'impossibilità per l'avvocato di ottenere la cancellazione dall'albo).
Tale nuova lettura dell'art. 50 determinerà un presumibile aumento dei ricorsi al C.N.F. e alle Sezioni Unite della Cassazione ed un allungamento dei tempi per giungere ad una decisione definitiva nel singolo procedimento disciplinare. 

A cura di Cosimo Papini

Allegato:
CNF-2009