La vicenda trae origine dalla decisione di un CDD, che aveva inflitto la sospensione per un anno ad un Collega ritenuto responsabile di diversi illeciti: mancata iscrizione a ruolo di giudizi per i quali aveva ricevuto procura, accettazione di assegni postdatati, incasso di compensi senza emissione di fattura e promozione di atti di precetto su somme non dovute.
Il CNF aveva confermato la sanzione, dichiarando inammissibili i motivi nuovi proposti dall’incolpato, tra cui la presunta nullità della contestazione per difetto di specificità.
Ricorrendo in Cassazione, l’Avvocato sosteneva che tale nullità fosse di natura assoluta e quindi rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, invocando l’analogia con le garanzie penali di correlazione tra accusa e decisione.
Le Sezioni Unite hanno invece chiarito che, nel procedimento disciplinare forense, la genericità dell’incolpazione configura una nullità relativa, che deve essere dedotta nel primo grado di merito (dinanzi al CDD) e non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità.
La Corte ha ricordato che la fase davanti al CDD ha natura amministrativa, mentre quella dinanzi al CNF è giurisdizionale; di conseguenza, non sono ammissibili nuovi motivi oltre quelli esposti nel ricorso originario, né il CNF può rilevare d’ufficio nullità relative.
Quanto al merito, la Cassazione ha ritenuto sufficientemente specifiche le contestazioni, poiché l’Avvocato era stato informato in modo chiaro dei comportamenti imputatigli – compreso l’incasso di compensi senza la relativa fatturazione – e aveva potuto difendersi adeguatamente.
Pertanto, nel procedimento disciplinare a carico degli Avvocati, la mancata emissione di fattura per i compensi percepiti integra illecito deontologico. La genericità dell’incolpazione costituisce nullità relativa, da eccepire nel primo grado di giudizio; non può, infatti, essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità né rilevata d’ufficio dal CNF.
A cura di Costanza Innocenti