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giurisprudenza

In caso di atto impositivo viziato fin dall’origine, le spese processuali sono a carico dell’Amministrazione finanziaria (Cass., Sez. Trib., 13 aprile 2016, n. 7273)

Con la sentenza in commento, la Cassazione ha preso in esame la questione relativa agli effetti della cessata materia del contendere in relazione ai costi di lite, giungendo alla conclusione per cui in caso di rinuncia agli atti del giudizio da parte dell’Amministrazione finanziaria a causa del riconoscimento di un vizio da cui risulta affetto sin dall’origine un atto impositivo, le spese sono a carico della parte pubblica.

In particolare, la controversia riguardava l’impugnazione dinanzi la Suprema Corte di una sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale di Firenze, la quale aveva disposto la compensazione delle spese di giudizio a seguito di cessata materia del contendere.

Più precisamente, l’Agenzia delle Entrate aveva annullato in autotutela l’accertamento emesso e aveva chiesto l’estinzione del giudizio di appello e la compensazione delle spese.

La parte contribuente aveva accettato tale rinuncia all’appello, insistendo però per la condanna dell’Ufficio alla refusione delle spese di lite.

Tuttavia, nella sentenza con cui era stata dichiarata cessata la materia del contendere, il Collegio di seconde cure aveva disposto la compensazione delle spese, e quindi il contribuente era ricorso alla Suprema Corte, lamentando, da una parte, la violazione e falsa applicazione delle norme di legge regolanti la materia e, dall’altra, l’erronea motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, in tema di liquidazione delle spese, in quanto i Giudici regionali, in presenza di una rinuncia all’appello da parte dell’Ufficio, ma senza adesione alla compensazione delle spese da parte del contribuente, avevano, invece, provveduto a compensarle.

Alla luce delle risultanze processuali, la Cassazione aveva ritenuto meritevoli di accoglimento le doglianze di parte contribuente, in quanto dal verbale dell’udienza di trattazione del merito risultava che, a fronte dell’annullamento in autotutela da parte dell’Ufficio degli atti impostivi, con conseguente rinuncia all’appello e agli atti del processo, e con richiesta di compensazione delle spese, la parte ricorrente non aveva tuttavia rinunciato al rimborso delle spese di lite.

Nello specifico, con la pronuncia in commento la Corte ha anzitutto ricordato che l’art. 44 del D.Lgs. n. 546/92 dispone che se il ricorrente rinuncia al ricorso deve rimborsare le spese alle parti, salvo diverso accordo tra loro, mentre il successivo art. 46 contempla l’ipotesi dell’estinzione del giudizio (in tutto o in parte), nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere, precisando al terzo comma, che le spese del giudizio estinto a norma del comma primo restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa disposizione di legge.

Pertanto, richiamandosi a proprie pregresse decisioni, a mente delle quali “nel processo tributario, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell’atto in sede di autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione, stante, invece, l’obiettiva complessità della materia chiarita da apposita norma interpretativa, costituendo in tal caso detto annullamento un comportamento processuale conforme al principio di lealtà, ai sensi dell’art. 88 cod. proc. civ., che può essere premiato con la compensazione delle spese” (Cass. n. 22231/11, ma vedi anche Cass. n. 19947/10), nel caso sottoposto alla sua attenzione la Cassazione ha affermato che “il dedotto vizio di motivazione della sentenza impugnata appare evidente, in quanto ha ritenuto sussistente l’adesione dei contribuenti alla compensazione delle spese, quando dal verbale d’udienza dell’11.6.2009 tale volontà era stata espressa in senso esattamente contrario”.

In definitiva, se la cessazione della materia del contendere deriva da un’autotutela dell’Agenzia delle Entrate che annulla un vizio dell’atto esistente fin dall’origine, non si possono compensare le spese processuali, mentre tale compensazione può essere legittimamente disposta solo se vi sia stata una diversa valutazione dell’atto impositivo in ragione di un’obiettiva complessità della materia.

A tal proposito, si ritiene opportuno evidenziare che i suesposti principi devono ritenersi applicabili anche in seguito alla recente riforma del contenzioso tributario.

Difatti, la modifica apportata al citato art. 46 dal D.Lgs. n. 156/2015, ha limitato la compensazione delle spese processuali alla cessazione della materia del contendere solo nelle ipotesi di definizione delle pendenze tributarie previste dalla legge, e la Circolare 38/E/2015 dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che tali ipotesi sono ravvisabili, ad esempio, a seguito di condono, con la conseguenza che per i vizi contenuti nell’originario provvedimento impositivo, il giudice dovrà addossarle in capo all’Amministrazione finanziaria.

A cura di Cosimo Cappelli