All’avvocato che assiste più parti aventi eguale posizione processuale spetta un compenso unico in quanto la ratio sottesa all’art. 8, comma 1 D.M. 55/2014 è quella di fare carico al soccombente solo delle spese nella misura della più concentrata attività difensiva quanto a numero di avvocati.
Questa la decisione cui è giunta la Suprema Corte con sentenza n. 33404/2022.
La fattispecie può così sinteticamente riassumersi: due soggetti agiscono al fine di far condannare due avvocati al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un vero e proprio abuso del processo da parte dei convenuti, rei (nella ricostruzione attorea) di aver presentato plurime denunce e querele, tutte archiviate.
Il Tribunale di prime cure rigetta la domanda degli attori; interposto appello, anche la Corte di Appello rigetta il gravame di questi ultimi, in particolare condannandoli al pagamento della somma di Euro 7.000,00 a favore di ciascuno degli appellati costituiti oltre alle spese forfettarie, Iva e CPA.
Gli appellanti, quindi, propongono ricorso per Cassazione, deducendo 5 motivi di ricorso tra cui rientra anche (quale ultimo motivo) la violazione della normativa in tema di compensi al legale.
Ebbene, i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 4 del D.M. 55/2014, il quale dispone che in caso di assistenza di più soggetti comuni quanto a posizione processuale, il compenso possa essere aumentato del 20% allo stesso tempo prevedendo la diminuzione del 30% se la prestazione professionale non comporti l’esame di specifiche e distinte questioni.
In particolare, un avvocato aveva difeso se stesso oltre a tre altri parti i quali, nella ricostruzione del ricorrente, dovevano considerarsi tutti un’unica posizione processuale avente medesimi interessi: non richiedendo alcuna specifica difesa e/o diversa difesa, in ragione della comunanza di interesse, non v’era motivo di aumentare il compenso all’avvocato del 20% ed anzi si sarebbe dovuto ridurre del 30%.
La Suprema Corte accoglie il ricorso ricordando che l’art. 8 D.M. 55/2014 è stata dettata al solo fine di far carico al soccombente delle spese nella misura della più concentrata attività difensiva: per l’effetto, decidendo nel merito, dichiara dovute le spese del giudizio di appello nella misura di Euro 7.000,00 a favore degli appellati, considerati un’unica parte processuale, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA.
A cura di Andrea Goretti