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giurisprudenza

In quali casi è dovuto un compenso unico al legale? (Cass., Sez. III, Ord., 11 novembre 2022, n. 33404)

All’avvocato che assiste più parti aventi eguale posizione processuale spetta un compenso unico in quanto la ratio sottesa all’art. 8, comma 1 D.M. 55/2014 è quella di fare carico al soccombente solo delle spese nella misura della più concentrata attività difensiva quanto a numero di avvocati.

Questa la decisione cui è giunta la Suprema Corte con sentenza n. 33404/2022.

La fattispecie può così sinteticamente riassumersi: due soggetti agiscono al fine di far condannare due avvocati al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un vero e proprio abuso del processo da parte dei convenuti, rei (nella ricostruzione attorea) di aver presentato plurime denunce e querele, tutte archiviate.

Il Tribunale di prime cure rigetta la domanda degli attori; interposto appello, anche la Corte di Appello rigetta il gravame di questi ultimi, in particolare condannandoli al pagamento della somma di Euro 7.000,00 a favore di ciascuno degli appellati costituiti oltre alle spese forfettarie, Iva e CPA.

Gli appellanti, quindi, propongono ricorso per Cassazione, deducendo 5 motivi di ricorso tra cui rientra anche (quale ultimo motivo) la violazione della normativa in tema di compensi al legale.

Ebbene, i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 4 del D.M. 55/2014, il quale dispone che in caso di assistenza di più soggetti comuni quanto a posizione processuale, il compenso possa essere aumentato del 20% allo stesso tempo prevedendo la diminuzione del 30% se la prestazione professionale non comporti l’esame di specifiche e distinte questioni.

In particolare, un avvocato aveva difeso se stesso oltre a tre altri parti i quali, nella ricostruzione del ricorrente, dovevano considerarsi tutti un’unica posizione processuale avente medesimi interessi:  non richiedendo alcuna specifica difesa e/o diversa difesa, in ragione della comunanza di interesse, non v’era motivo di aumentare il compenso all’avvocato del 20% ed anzi si sarebbe dovuto ridurre del 30%.

La Suprema Corte accoglie il ricorso ricordando che l’art. 8 D.M. 55/2014 è stata dettata al solo fine di far carico al soccombente delle spese nella misura della più concentrata attività difensiva: per l’effetto, decidendo nel merito, dichiara dovute le spese del giudizio di appello nella misura di Euro 7.000,00 a favore degli appellati, considerati un’unica parte processuale, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA.

A cura di Andrea Goretti