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giurisprudenza

In sede di irrogazione di sanzione disciplinare il CNF non può limitarsi a richiamare genericamente gli atti istruttori penali e i fatti inerenti a una sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., ma deve indicare le circostanze di fatto prese in considerazione per giustificare la legittimità e la congruità della sanzione inflitta (Cass., Sez. Un., 7 dicembre 2006, n. 26182)

Nel caso sottoposto all'esame della Corte un avvocato aveva contestato la decisione del CNF che gli aveva irrogato una sanzione disciplinare richiamando genericamente i fatti accertati in sede penale.
Impugnata la decisione del CNF per difetto di motivazione, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso affermando che il CNF non può limitarsi a richiamare i fatti accertati in sede penale, ma deve valutare autonomamente la loro rilevanza sotto il profilo disciplinare, fornendo adeguata motivazione in ordine alla sussistenza dell'illecito disciplinare ed alla sanzione inflitta.
La decisione è coerente anche con l'orientamento del Consiglio di Stato (cfr. di recente, Sez. VI, 5 dicembre 2006, n. 7108), secondo cui, a seguito di sentenza penale di condanna resa ex art. 444 c.p.p., l’Amministrazione – seppure non debba compiere un autonomo accertamento dei fatti posti a base della sentenza di patteggiamento, atteso che, anche nel caso di patteggiamento, l’Amministrazione deve considerare accertati e provati i fatti così come accertati dal giudice penale – deve nondimeno compiere un autonomo accertamento in ordine alla loro rilevanza disciplinare, non essendo possibile prefigurare sanzioni disciplinari che derivino automaticamente da determinate condanne penali.

A cura di Niccolò Andreoni 

Allegato:
26182-2006