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giurisprudenza

Inammissibilità del ricorso ex art. 28, L. 794/42 innanzi alla Corte di Cassazione (Cass., Sez. III, ord., 1 agosto 2008, n. 20930)

Con l'ordinanza in commento la Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso presentato ai sensi dell'art. 28 e ss. della L. 794/42, relativo allo speciale procedimento di liquidazione delle spettanze legali.
Nel dichiarare l'inammissibilità la Corte ha evidenziato l'ontologica incompatibilità del procedimento in esame con le funzioni e il giudizio della Corte di Cassazione, che tra l'altro, non procede ad una attività istruttoria, né è attrezzata a farlo.
E infatti, ammettere il procedimento dinanzi alla Suprema Corte comporterebbe che questa debba poi ricevere l'eventuale opposizione di cui all'art. 30 della citata legge, assumendo funzioni di giudice di merito in modo pieno, il che confliggerebbe con lo stesso profilo funzionale della corte.
Pertanto, il procedimento di liquidazione sarà esperibile innanzi al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, nel caso la Corte abbia cassato senza rinvio ovvero abbia cassato e deciso nel merito; qualora invece abbia avuto luogo cassazione con rinvio, il giudice competente può essere individuato sempre nel giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata nel caso in cui non si sia dato corso al giudizio di rinvio con la riassunzione.
Al contrario, se vi è stata riassunzione, la competenza spetta al giudice di rinvio.
Quanto sopra è applicabile soltanto ai giudizi civili, ma non a quelli penali e amministrativi.

A cura di Guendalina Carloni 

Allegato:
20930-2008