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giurisprudenza

Inapplicabile agli avvocati l’art. 5, 4° comma della L. 97/2001 concernente il rapporto tra procedimento penale e disciplinare nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (Cass., Sez. Un., 12 marzo 2008, n. 6530)

Con la sentenza in commento la Suprema Corte ha evidenziato che la L. 97/2001, che regola il rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare e gli effetti del giudicato panale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, si applica in linea generale anche ai professionisti lavoratori autonomi, quali gli avvocati, ad eccezione di quelle norme che presuppongono l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, come l’art. 5, 4° comma della citata legge, che stabilisce l’inizio del procedimento disciplinare, o in caso di intervenuta sospensione, la sua prosecuzione, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza penale all’Amministrazione o all’ente competente per il procedimento disciplinare.
Infatti soltanto nei confronti dei dipendenti pubblici si profila la necessità di provvedere al loro trasferimento ad un ufficio diverso da quello occupato al momento del fatto oggetto del procedimento penale, al fine di evitare il discredito che le amministrazioni o gli enti pubblici ovvero gli enti a prevalente partecipazione pubblica possono ricevere da tale permanenza. 

Allegato:
6530-2008