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giurisprudenza

Indagini difensive ed obblighi del P.M. (Cass. Sez. II Pen., 6 dicembre 2006, n. 40232)

Con la sentenza in oggetto la Corte di Cassazione afferma un principio di diritto in materia di indagini difensive.
La Corte sostiene che il P.M. non debba disporre la convocazione delle persone informate sui fatti indicate dalla difesa, che si sono rifiutate di presentarsi o di rispondere al difensore ai sensi dell’art. 391 bis comma 10 c.p.p., all’esito di un controllo esclusivamente formale.
I Supremi Giudici ritengono che “poiché l’art. 391 bis c.p.p. al comma 10 individua come presupposto che la persona da sentire sia , la richiesta difensiva non può limitarsi a rappresentare l’avvenuta regolarità della convocazione e l’esercizio da parte della persona convocata di avvalersi della facoltà di cui alla lettera d) del comma 3, ma deve indicare al P.M. le circostanze in relazione alle quali vuole che la persona sia sentita e le ragioni per le quali ritiene che esse siano utili ai fini delle indagini, sicché in difetto di tali indicazioni non sorge in capo al P.M. alcun obbligo di provvedere” perché l’atto richiesto non è dovuto ex officio.

A cura di Alessandro Ramerini

Allegato:
40232-2006