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giurisprudenza

Integra gli estremi dell’illecito disciplinare sanzionato con la censura la condotta di un avvocato che propaga notizie relative ad una controversia in corso (Cass., Sez. Un., 11 dicembre 2007, n. 25816)

Con la sentenza in commento la Suprema Corte ha previsto che in materia di responsabilità disciplinare la condotta dell’avvocato che propaga notizie relative ad una controversia in corso costituisce illecito disciplinare perché contraria ai doveri di lealtà, correttezza, segretezza e riservatezza.
Tale illecito sussiste a prescindere dalla circostanza che una delle parti in causa non se ne lamenti, perché danneggia l’interesse alla non divulgazione delle vicende giudiziarie che le riguardano, configurando in ogni caso una condotta idonea a pregiudicare la dignità e l’immagine dell’intera classe forense.

A cura di Francesca Tarantola 

Allegato:
25816-2007