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giurisprudenza

Invalida e, quindi, da rinnovare la notifica del ricorso in Cassazione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione presso i difensori del precedente agente della riscossione (Cass. Sez. Un., Ord., 30 gennaio 2020, n. 2087)

Con l’ordinanza in commento, pubblicata il 30 gennaio 2020, le Sezioni Unite hanno affrontato la questione delle modalità di notifica dell’atto di gravame di una sentenza emessa in un giudizio in cui alla parte Equitalia sia succeduta, in pendenza del termine di impugnazione, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

In maggiore dettaglio, il dubbio riguardava la validità o meno della notifica dell’atto introduttivo del giudizio al difensore dell’agente della riscossione, nominato e costituito nel grado di giudizio concluso con la sentenza oggetto di ricorso per cassazione, essendosi medio tempore estinta Equitalia. E, così, se possa considerarsi validamente ultrattivo il mandato conferito al professionista dal precedente agente, oppure se debba ritenersi, con l’estinzione di questo o per altra causa, erroneamente evocata in giudizio una parte non corrispondente a quella giusta, trattandosi di soggetto formalmente e notoriamente estinto.

Ebbene, con riferimento alla questione relativa all’ultrattività del mandato alle liti in capo al difensore costituito nel precedente grado, le Sezioni Unite hanno affermato che essa (ultrattività) “non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso avverso la sentenza pronunciata nei confronti dell’agente della riscossione originariamente parte in causa, in quanto la cessazione di questo e l’automatico subentro del successore sono disposti da una norma di legge, quale il Decreto legge n. 193/2016”.

Tuttavia, tale invalidità integra una mera nullità, che può essere sanata sia per spontanea costituzione dell’Agenzia stessa, sia a seguito della rinnovazione dell’atto introduttivo dell’impugnazione, da ordinarsi — in caso di carenza di attività difensiva dell’intimata – ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., presso la competente Avvocatura dello Stato, che va identificata nell’Avvocatura Generale di Roma.

Facendo applicazione dei suddetti principi, nel caso di specie le Sezioni Unite hanno quindi ordinato la rinnovazione della notifica del ricorso all’Agenzia delle Entrate-Riscossione presso l’Avvocatura dello Stato, fissando il termine di 60 giorni per espletare l’incombente.

A cura di Cosimo Cappelli

 

Allegato:
2087-2020