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giurisprudenza

Inversione di tendenza della Cassazione sulla questione dell’ammissibilità del ricorso per cassazione notificato nel domicilio del procuratore degli intimati, non costituiti nel giudizio, diverso da quello eletto nel giudizio a quo, anche se non accompagnato dalla prova del mutamento di domicilio (Cass., Sez. Un., 10 ottobre 2007, n. 21291)

Contrariamente a quanto le Sezioni Unite avevano affermato con la pronuncia n. 26844/2006 (già pubblicata in questa rivista on line), la Sezione Prima ha ritenuto che debba essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso – notificato nel domicilio del procuratore intimato, poi non costituito in giudizio, diverso da quello eletto nel giudizio "a quo" – solo nell'ipotesi in cui la notifica non abbia avuto buon fine e non sia stata allegata la documentazione comprovante il mutamento di domicilio da parte del procuratore intimato (come del resto più volte affermato: Cass. 14033/05; Cass. 8287/02, Cass. 2740/98) e non allorchè, come nel caso in esame, la notifica abbia avuto invece esito positivo, dovendosi in tal caso, nel quadro di una interpretazione che privilegi il riferimento personale rispetto a quello topografico, desumere dal ricevimento dell'atto operato dallo stesso difensore (o dal suo incaricato) la corrispondenza del luogo indicato nella relata con il suo nuovo domicilio.

A cura di Ilaria Chiosi

Allegato:
21291-2007