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giurisprudenza

IRAP: avvocati soggetti passivi d’imposta (Cass., Sez. Trib., 8 febbraio 2007, n. 3675)

Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione dell'applicabilità dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) al lavoro autonomo-professionale.
Dato che il presupposto per l'applicabilità dell'IRAP all'attività del professionista consiste nell'”esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi” (art. 2 d.lgs. 446/97), la Suprema Corte ha rilevato che, a seguito della modifica introdotta con l'art. 1 del d.lgs. 137/98, l'attività del professionista per essere ritenuta imponibile ai fini IRAP deve essere “autonomamente organizzata”: deve, cioè, presentare un contesto organizzativo esterno (dato, ad esempio, dall’impiego di capitale e/o del lavoro altrui) che potenzi l'attività intellettuale del professionista.
La Sezione Tributaria ritiene, dunque, il professionista soggetto passivo ai fini IRAP solo quando nell'esercizio della sua attività si avvale di una struttura organizzativa esterna suscettibile di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale.
L'attività autonomo-professionale, ancorché svolta con carattere di abitualità, può infatti essere esercitata anche in assenza di organizzazione di capitale o lavoro altrui. In questo caso la ricchezza, prodotta dal professionista con l'impiego delle proprie facoltà mentali, attitudini e spirito di iniziativa, costituisce un profitto già soggetto all'imposta sul reddito di lavoro autonomo e su cui non potrà gravare un'ulteriore tassazione.

Allegato:
3675-2007