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giurisprudenza

Irrevocabilità dei compensi corrisposti al professionista per la difesa dell’imprenditore insolvente (Tribunale Bari, 28 novembre 2007, n. 2681)

Con la sentenza in commento il Tribunale di Bari si è pronunciato sulla revocabilità dei compensi corrisposti al professionista per l'attività prestata a favore dell'imprenditore insolvente, ai sensi dell'art. 67, 2° co. l.f. (ante riforma).
Il Tribunale di Bari ha affermato che il conferimento dell'incarico al professionista costituisce per l'imprenditore esercizio di un diritto costituzionalmente garantito, ex art. 24 Cost.; diritto che prevale sull'interesse dei creditori all'integrità della garanzia patrimoniale costituita dai beni del fallito.
Tale diritto sarebbe limitato, o addirittura precluso, se all'imprenditore in stato di insolvenza non fosse consentito di avvalersi dell'opera del professionista per porre in essere tutte le necessarie ed indispensabili attività per la tutela dell'azienda, onde evitare lo stato di crisi.
Il Tribunale di Bari, confermando l'orientamento più volte espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, ha ritenuto di escludere la revocabilità del compenso per l'opera professionale quando l'attività del professionista attenga alla difesa dell'imprenditore insolvente (ex plurimis Cass. 5405/85; Cass. 3263/86).
L'interpretazione elaborata dalla corte di merito trova oggi conferma nell'art. 67, 3° co. lett. g) l.f., così come modificato dalla legge n. 80 del 14.5.2005, che esclude la revocabilità dei pagamenti volti ad ottenere prestazioni di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali e di concordato preventivo.

A cura di Ilaria Biagiotti

Allegato:
2681-2007