La Suprema Corte, con la sentenza in commento, in conformità con il proprio orientamento sul punto, ha ribadito che l’illeggibilità della firma del conferente la procura alle liti apposta in calce o a margine dell’atto con il quale sta in giudizio una società esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante.
Ciò vale non solo quando il nome di chi sottoscrive risulti dal testo della procura stessa o dall’autentica apposta dal difensore, ovvero dal testo dell’atto, ma anche quando detto nome sia desumibile con certezza dall’indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare tramite i documenti di causa o i dati contenuti nel registro delle imprese.
A cura di Guendalina Carloni