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giurisprudenza

Iscrizione all’Albo Speciale degli avvocati dipendenti degli uffici legali di enti pubblici (Cass., Sez. Un., 16 luglio 2008, n. 19496)

Conformemente alla precedente pronuncia del 3 maggio 2005, n. 9096 (In questa rivista n. 5/2005 pag. 47) la Corte di Cassazione, unitamente alla conforme di pari data n. 19497, ritorna sul tema dell’iscrizione nell’elenco speciale ex art. 3 RDL 1578/1933 degli avvocati dipendenti degli uffici legali di enti pubblici.
Con detta pronuncia la Corte statuì che ai fini della deroga al principio dell’incompatibilità tra la professione di avvocato e il rapporto di impiego con amministrazioni o istituzioni pubbliche è necessario valutare non tanto la forma giuridica dell’ente presso cui il professionista presta la sua opera ma la relazione tra le funzioni svolte dall’ente e l’attività pubblica. Tale relazione permetterebbe di configurare l’ente, a prescindere dalla sua forma giuridica, come “pubblico” così che il professionista-dipendente dell’ufficio legale presente nella struttura conserva l’iscrizione.
Nel caso di specie la questione riguardava un avvocato dell’Istituto Nazionale dei Giornalisti Italiani cancellato dal COA di Roma a seguito della trasformazione dell’Istituto in fondazione di diritto privato.
La Corte, nel riformare il diniego del COA e del CNF, ha riconosciuto in relazione alla struttura dell’istituto e delle funzioni svolte un collegamento con le funzioni svolte dagli enti pubblici previdenziali ed ha concesso così l’iscrizione.

A cura di Niccolò Andreoni