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giurisprudenza

L’avvocato che, senza il consenso del proprio assistito, trattiene la somma ricevuta dalla controparte di diretta spettanza del cliente a titolo di pagamento dei propri onorari è sottoposto a procedimento disciplinare sanzionato con la censura (Cass., Sez. Un., 7 ottobre 2008, n. 24711)

Pronunciandosi in materia di illeciti disciplinari, le Sezioni Unite hanno affermato che la condotta di un avvocato che riscuote delle somme per conto del cliente, trattenendole a titolo di onorari, integra gli estremi dell’illecito disciplinare sanzionato con la censura.
La Suprema Corte ha precisato, inoltre, che il procedimento disciplinare, nella fase dinanzi al CNF, è un procedimento giurisdizionale nel quale il giudice ha i poteri che gli sono propri in forza delle norme di procedura: in primo luogo il potere-dovere di decidere secundum jus ai sensi dell’art. 113 c.p.c. e iusta alligata et probata ex art. 116 c.p.c. Con la conseguenza che deve interpretare le leggi che intende applicare e valutare, secondo il suo prudente apprezzamento, le prove prodotte

A cura di Francesca Tarantola 

Allegato:
24711-2008