Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

L’impugnazione dell’atto di definizione dei criteri delle prove scritte degli esami di avvocato e del decreto ministeriale di abbinamento delle sedi radica la competenza territoriale del Tar Lazio, sede di Roma (Cons. Stato, Sez. IV, 26 ottobre 2007, n. 5615)

La contestuale impugnazione del verbale con il quale la Commissione Centrale presso il Ministero della Giustizia ha stabilito i criteri per la valutazione degli elaborati dell’esame di avvocato e del provvedimento di esclusione del candidato determina la devoluzione al TAR del Lazio, sede di Roma, della competenza a conoscere l’intera controversia.
E’ quanto stabilito dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, investito del ricorso per regolamento di competenza presentato dal Ministero di Giustizia a fronte dell’impugnazione proposta da un aspirante avvocato innanzi al TAR per la Calabria, sede di Catanzaro.
In particolare la candidata esclusa aveva impugnato il provvedimento di non ammissione alle prove orali, l’atto contenente la definizione dei criteri di valutazione e il decreto ministeriale di abbinamento delle sedi di Catanzaro e di Catania.
Nella decisione in commento il Consiglio di Stato ha giustificato la devoluzione della competenza territoriale a favore del TAR Lazio, sede di Roma, evidenziando la situazione di inscindibilità processuale che si viene a determinare allorché si impugni il provvedimento di esclusione del candidato unitamente al decreto di abbinamento delle sedi ed al verbale di fissazione dei criteri di valutazione, che sono atti provenienti da un organo centrale dello Stato, aventi efficacia generale ed illimitata su tutto il territorio nazionale.

A cura di Guendalina Carloni 

Allegato:
5615-2007