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giurisprudenza

L’appropriazione indebita di una somma di denaro costituisce un illecito disciplinare, anche se compiuta antecedentemente all’iscrizione all’albo, nel caso in cui non venga dato seguito all’ordine di restituzione portato da una sentenza successiva all’iscrizione stessa (Cass., Sez. Un., 18 novembre 2015, n. 23540)

La Corte di Cassazione – con la sentenza in epigrafe –  ha affermato la configurabilità dell’illecito disciplinare e, di conseguenza, l’applicabilità della sanzione disciplinare della radiazione di fronte della condotta – consistita nella mancata restituzione di una somma consegnatogli da un cliente per la partecipazione ad un incanto – anche se posta in essere al tempo in cui il legale era ancora iscritto al registro dei praticanti, dovendo, in tal caso fare seguito l’inapplicabilità della sanzione, stante l’inesistenza della sanzione disciplinare. Difatti, la condotta disciplinarmente rilevante – nel caso di specie – si è protratta nel tempo ben oltre l’iscrizione, in quanto l’avvocato non ha adempiuto all’ordine di restituzione della somma contenuto nella sentenza (sicuramente successivo alla data dell’iscrizione) integrando, pertanto, un illecito disciplinare, per gli inevitabili riflessi negativi derivanti alla reputazione professionale dell’iscritto, e la conseguente compromissione dell’immagine stessa della classe forense.Il Collegio, difatti, ha ritenuto fondata l’esigenza di tutela del prestigio dell’Ordine forense, in presenza di comportamenti – posti in essere successivamente all’iscrizione – contrari ai doveri di probità, di buona condotta e di deontologia professionale, che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell’esercizio della professione.

A cura di Guendalina Guttadauro