Risponde del reato di esercizio abusivo della professione di Avvocato colui che abbia superato l'esame di abilitazione statale se assume un incarico prima dell'iscrizione all'Albo professionale.
Nel caso di specie il dottore in legge aveva autenticato la sottoscrizione in calce al mandato difensivo.
Secondo la Cassazione, pertanto, posto che l'autentica della firma rientra tra gli atti tipici riservati alla professione forense, la condotta di colui che pone in essere tale atto, sprovvisto dell'abilitazione dello stato che impone l'iscrizione all'albo, integra il reato di cui all'art. 348 c.p..
A cura di Elena Parrini