Nella sentenza in commento si afferma che, qualora nel corso del giudizio di impugnazione della sanzione disciplinare comminata dal CDD l’incolpato sia cancellato dall’albo (nel caso di specie a seguito di radiazione irrogatagli all’esito di un altro procedimento disciplinare), deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere (essendo la potestas disciplinare strettamente connessa all’iscrizione all’albo), con conseguente stabilizzazione del provvedimento amministrativo pronunciato dal CDD.
La sanzione disciplinare quindi diventa definitiva; non è però eseguibile dal momento che l’incolpato non è più iscritto all’albo.
A cura di Silvia Ammannati