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giurisprudenza

La cancellazione o radiazione dall’albo dell’incolpato nelle more del procedimento disciplinare (C.N.F., Sent., “6 febbraio, n. 39)

Con la sentenza n. 39 del 26 febbraio 2024 il C.N.F. ha dichiarato estinto il procedimento disciplinare pendente nei confronti di un avvocato che, su propria richiesta, era stato cancellato dall’albo.

La fattispecie in sintesi: l’avvocato ricorrente impugnava la decisione del C.D.D. di Trieste con cui gli veniva irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per tre anni poiché ritenuto responsabile dei gravissimi addebiti contestati, in perfetta sincronia con la condanna in sede penale del Tribunale di Trieste per le medesime incolpazioni (il ricorrente aveva firmato con firma falsa della propria cliente un accordo transattivo a condizioni diametralmente opposte alla volontà della cliente, dal quale accordo il medesimo professionista aveva tratto ingiusto profitto economico).

Nello specifico, il ricorrente si doleva che il C.D.D. di Trieste aveva erroneamente rigettato l’istanza di sospensione del procedimento disciplinare in attesa della definizione di quello penale: l’azione penale è stata esercitata nel 2009 mentre quella disciplinare nel 2017 in pendenza grado di appello avverso la sentenza di primo grado del 2015.

A giudizio del ricorrente, laddove il fatto storico oggetto di un procedimento disciplinare è collegato ad una pronuncia penale che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non l’ha commesso l’azione disciplinare non può essere iniziata prima del processo penale e del passaggio in giudicato della sentenza.

Sempre sulla scorta di queste considerazioni, il ricorrente evidenziava anche la contraddittorietà della decisione del C.D.D. laddove rigettava l’eccezione di prescrizione quinquennale dell’azione preliminare: la cessazione delle condotte sanzione si collocava nel maggio 2009 mentre l’azione disciplinare nel 2017.

Nella tesi difensiva del ricorrente la prescrizione dei fatti rilevanti dal punto di vista disciplinare e penale decorre dal giudicato della sentenza penale: pertanto, il procedimento disciplinare doveva comunque sospendersi in attesa dell’eventuale giudicato senza che però potesse ritenersi provato il fatto storico alla base del procedimento disciplinare.

Tutte le superiori eccezioni, però, hanno scontato l’intervenuta cancellazione dall’Albo dell’incolpato / ricorrente.

La cancellazione dall’Albo, afferma il C.N.F., preclude qualsiasi esame dell’impugnazione poiché gli organi deputati al controllo disciplinare possono esaminare addebiti / incolpazioni esclusivamente se dedotti nei confronti di professionisti che sono iscritti all’Albo: laddove l’incolpato non sia più iscritto, cade ogni potere decisionale nei suoi confronti con conseguente estinzione di ogni procedimento disciplinare eventualmente in corso.

A cura di Andrea Goretti