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giurisprudenza

La Cassazione interviene sull’applicazione del principio del pro rata nel calcolo della pensione per i professionisti (Cass., Sez. Lavoro, 18 aprile 2011, n. 8847)

La sentenza in esame prende una decisa posizione in senso favorevole alle istanze dei professionisti a fronte di provvedimenti della Cassa ritenuti ingiustamente lesivi dei loro diritti.
Nella sentenza n. 8847 del 2011 si discute circa l'applicazione del principio del pro rata a fronte di modifiche nel sistema di liquidazione delle pensioni (art. 1, c. 763, legge n. 296/2006) che ne avevano indubbiamente ridotto la portata applicativa o comunque la cogenza.
Contrariamente a quanto affermato dal precedente contrario n. 14701/2007, il principio del pro rata è, si potrebbe dire "fisiologicamente", applicabile al sistema di calcolo della pensione e non limitato, come aveva sostenuto Cass. n. 14701/2007, ai parametri suscettibili di frazionamento nel tempo (con ciò escludendo proprio il calcolo della pensione che può avvenire solo al momento dell'accoglimento della domanda e quindi non è suscettibile di valutazione separata in relazione ai diversi periodi).
Tale interpretazione appare alla Cassazione del 2011 errata, in quanto, a fronte del principio generale dell'applicazione nel calcolo della pensione della normativa vigente all'epoca della maturazione del diritto, ignora la ratio e la ragione d'esistere del principio del pro rata previsto da specifiche disposizioni di legge e volto a salvaguardare, nel quadro dei principi generali, le lunghe anzianità assicurative che si collocano in periodi di instabilità normativa in campo pensionistico, instabilità necessitata da una inesorabile riduzione progressiva delle risorse destinate al finanziamento e dalla esigenza di perseguire il risparmio nella spesa previdenziale.
Il principio del pro rata, per la forza che gli deriva dalla sua chiara enunciazione a livello legislativo, interviene proprio a fronte di mutamenti strutturali del sistema (come nel passaggio dal retributivo al contributivo) ed assurge (art. 1, c. 2 legge n. 335/1995) a principio fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica, immune cioè da deroghe ed eccezioni non esplicitamente introdotte mediante modificazioni della stessa legge n. 335/1995.

A cura di Matteo Cavallini