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giurisprudenza

La citazione di giurisprudenza inesistente generata dall’intelligenza artificiale non attenua, ma anzi accentua il giudizio di colpevolezza processuale: essa rivela che il ricorso è stato proposto in violazione dei dovere di controllo e con un grado di negligenza che supera la soglia dell’errore scusabile considerato dalla Corte Costituzionale (Cass. Pen., Sez. III, Sent., 22 giugno 2026, n. 23006)

La Corte ha evidenziato che il ricorso presentato richiamava precedenti di legittimità inesistenti o non pertinenti, qualificati come probabile effetto di “allucinazione informatica” da strumenti di intelligenza artificiale, e ha valorizzato tale circostanza come indice di colpa qualificata nella determinazione della causa di inammissibilità. Ne deriva un messaggio netto: l’uso dell’I.A. non attenua la responsabilità del difensore, che resta integralmente tenuto al controllo di esistenza, veridicità e pertinenza delle fonti citate; anzi, la mancata verifica delle decisioni richiamate può giustificare, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., una sanzione economica più elevata, oltre alle spese, perché denota negligenza professionale non scusabile e un uso processuale incompatibile con il dovere minimo di affidabilità tecnica dell’atto.

Infatti, chi redige e sottoscrive il ricorso resta pienamente tenuto a controllare esistenza, correttezza e pertinenza delle fonti. Per la Corte, quindi, non si tratta di un errore scusabile, ma di una negligenza professionale qualificata, perché l’allegazione di precedenti inventati non rappresenta una semplice debolezza argomentativa: altera il contraddittorio, ostacola il controllo di legittimità e compromette l’affidabilità minima dell’atto difensivo.

In questa prospettiva, l’art. 616 c.p.p. consente di graduare in aumento la sanzione proprio in base alla causa dell’inammissibilità, e la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, per come richiamata nel testo, non impedisce affatto una risposta più severa quando l’inammissibilità dipende da comportamento colposo; elimina solo l’automatismo sanzionatorio per chi sia davvero incolpevole.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         A cura di Irene Mazzantini