Con la recente Ordinanza n. 10408 del 2 maggio 2018, la Corte di Cassazione ha affrontato nuovamente il tema del riparto dell’onere probatorio nei giudizi di congruità sui compensi professionali.
Il procedimento, giunto fino alla Corte di Cassazione, ha avuto inizio a seguito di un decreto ingiuntivo promosso da un avvocato nei confronti di un cliente per il mancato pagamento dei propri onorari relativi all’assistenza legale prestata.
Le doglianze avanzate dal cliente in sede di opposizione, si riferivano al quantum delle prestazioni professionali richieste dall’avvocato così come validate dal precedente parere di congruità reso dal competente Consiglio dell’Ordine.
Secondo il costante orientamento giurisprudenziale della Corte suprema, con l’opposizione a decreto ingiuntivo – anche per la contestazione di diritti e onorari professionali – si apre un normale giudizio di cognizione in cui la parte opposta (attore sostanziale nel procedimento monitorio) diviene convenuto in senso formale. Infatti per il principio di riparto dell’onere probatorio la parcella corredata dal parere di conformità del Consiglio dell’Ordine ha valore vincolante solamente per il giudice della fase monitoria, incombendo sul professionista opposto l’obbligo di provare i fatti posti a sostegno delle prestazioni indicate nella notula.
Ebbene alla luce di questi principi la Corte di Cassazione ha confermato quanto già deciso nei due precedenti giudizi di merito, riconoscendo all’avvocato di aver fornito “piena prova” del diritto di credito azionato e ha considerato inefficaci le doglianze promosse dal cliente in ordine all’esorbitanza dei compensi.
A cura di Brando Mazzolai