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giurisprudenza

La Corte costituzionale dichiara illegittima la disciplina sulla competenza territoriale per la riscossione coattiva degli enti locali (Corte Cost., 25 giugno 2019, n. 158)

Il Tribunale di Genova, con l’ordinanza del 19 febbraio 2018, ha sollevato in via incidentale questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 2 del D. lgs n. 150 del 2011, relativo al Testo Unico delle disposizioni di legge sulla riscossione delle entrate patrimoniali degli enti pubblici.
La fattispecie sottoposta al giudizio della Corte, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, riguardava i casi di opposizione all’ingiunzione per il mancato pagamento delle suddette entrate patrimoniali. In queste ipotesi si disponeva che la competenza del giudice dovesse essere individuata esclusivamente rispetto alla sede dell’ufficio incaricato ad emettere il provvedimento opposto.
La criticità di tale ultima disposizione si evidenziava però nel caso in cui l’ingiunzione fosse stata emessa dal concessionario delegato dall’ente pubblico per la riscossione delle proprie entrate patrimoniali.
Infatti nella suddetta ipotesi per la determinazione della competenza territoriale, la parte opponente avrebbe dovuto fare riferimento unicamente alla sede dell’ufficio del concessionario, sede che sarebbe potuta ricadere anche in un circondario diverso da quello dell’ente pubblico.
Nel caso di specie, infatti, l’opponente contestava l’illegittimità dell’ordinanza d’ingiunzione esponendo tra l’altro di risiedere in una provincia differente e molto lontana rispetto alla sede dell’ufficio del concessionario incaricato della riscossione; aspetto quest’ultimo che avrebbe pertanto reso oltremodo difficoltoso esercitare una qualsivoglia tutela giurisdizionale.
Ebbene, secondo il Tribunale di Genova, il legislatore nell’individuare un unico e esclusivo criterio di riferimento attributivo della competenza territoriale del giudice, avrebbe determinato una condizione di sostanziale impedimento all’esercizio del diritto di azione e di difesa.
Nella sentenza in esame la Corte Costituzionale ha innanzitutto ricordato i criteri normativi espressi nell’art. 52, comma 5, lettera c), del d.lgs. n. 446 del 1997, dove si è stabilito che l’individuazione da parte dell’ente locale del concessionario del servizio non deve comunque mai comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
I giudici nel ritenere fondata la questione in relazione all’art. 24 Cost, hanno poi richiamato i princìpi già espressi in una precedente pronuncia (C. Cost. n.44 del 2016) che aveva già dichiarato l’incostituzionalità di una analoga disciplina applicabile per le entrate tributarie.
Su tali premesse la Corte ha emanato una sentenza di accoglimento di tipo manipolativo – additivo dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 32, comma 2 del D. lgs n. 150 del 2011, nella parte in cui dopo le parole “è competente il giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento opposto” non ha previsto anche l’ulteriore espressione “ovvero, nel caso di concessionario della riscossione delle entrate patrimoniali, dell’ente locale concedente”.
In altri termini la Corte costituzionale con la suddetta pronuncia ha inteso individuare un criterio alternativo di competenza nel caso di ingiunzione emessa da un ente concessionario delegato per la riscossione delle entrate patrimoniali.

A cura di Brando Mazzolai