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giurisprudenza

La Corte di Cassazione chiarisce il concetto di autonoma organizzazione ai fini dell’applicazione IRAP con particolare riferimento al c.d. “fattore lavoro” (Cass., Sez. Un., 10 maggio 2016, n. 9451)

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute, con la sentenza in commento a dirimere il contrasto esistente nella giurisprudenza della Suprema Corte con riguardo al presupposto dell’IRAP ed, in particolare, al concetto di “autonoma organizzazione”.
Secondo un orientamento più radicato – la cui espressione più significativa è contenuta nella sentenza n. 3676 del 2007 – la presenza anche di un solo dipendente, anche se part time ovvero addetto a mansioni generiche, determinerebbe di per sé l’assoggettamento all’imposta.
Secondo un orientamento più recente invece sarebbe necessario accertare in punto di fatto l’attitudine del lavoro svolto dal dipendente a potenziare l’attività produttiva al fine di verificare la ricorrenza del presupposto stesso.
Sono tuttavia necessarie, a parere delle Sezioni Unite, alcune precisazioni concernenti il fattore lavoro.
Se fra “gli elementi suscettibili di combinarsi con il lavoro dell’interessato, potenziandone le possibilità necessarie”, accanto ai beni strumentali vi sono i mezzi “personali” di cui egli può avvalersi per lo svolgimento dell’attività, perché questi davvero rechino ad essa un apporto significativo occorre che le mansioni svolte dal collaboratore non occasionale concorrano o si combinino con quel che è il proprium della specifica (professionalità espressa nella) “attività diretta allo scambio di beni o di servizi”, di cui fa discorso l’art. 2, D.Lgs. n. 446/1997, e ciò vale tanto per il professionista che per l’esercente l’arte, come – più in generale – per il lavoratore autonomo ovvero per le figure “di confine” individuate nel corso degli anni dalla giurisprudenza della Cassazione.
È infatti in tali casi che può parlarsi di “valore aggiunto” ovvero di “quel qualcosa in più” individuato dalle pronunce del filone più risalente.
Diversa incidenza assume perciò l’avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui quando questo si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all’attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o, appunto, generico.
Lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali – “eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minino indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione” – non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all’impiego di un collaboratore.

A cura di Elisa Martorana

Allegato:
9451-2016