Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

La Corte di Cassazione si pronuncia sui profili di genericità dell’appello (Cass. Sez. VI, Ord., 29 gennaio 2020, n. 1935)

Il caso in oggetto, trae origine dal rigetto, da parte del Giudice di Pace di Roma, di una domanda proposta da una compagnia assicurativa nei confronti di un istituto di servizi postali e inerente la richiesta di risarcimento del danno derivante dal pagamento illegittimo di un assegno a persona diversa dal creditore.
Nello specifico, la predetta compagnia assicurativa aveva emesso un assegno bancario non trasferibile inviandolo al creditore legittimo tramite corrispondenza ordinaria. Purtroppo però la società di gestione del servizio postale aveva provveduto a consegnare l’assegno a persona diversa da quella indicata. Di conseguenza la stessa compagnia assicurativa aveva dovuto pagare nuovamente l’importo dovuto a seguito della denuncia proveniente dal creditore.
Ebbene dopo che il Tribunale aveva dichiarato l’inammissibilità dell’appello per genericità dello stesso, la compagnia assicuratrice aveva proposto ricorso in Cassazione deducendo quali motivi la violazione e falsa applicazione di cui agli artt. 342 e 112 c.p.c. in riferimento all’art. 360, comma 1 c.p.c.
In altre parole con la questione sollevata si richiedeva ai giudici di legittimità se l’atto di appello soddisfasse o meno i requisiti di forma previsti dall’art 342 c.p.c.
Sul punto, l’ordinanza in esame, ribadendo un recente orientamento giurisprudenziale (Cass. Civ. Sez. n. 27199/2017), ha precisato che la forma dell’appello deve contenere, “a pena di inammissibilità una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado. »
Nel caso di specie l’atto di appello presentato dal ricorrente è stato ritenuto idoneo a soddisfare i menzionati requisiti: in esso sono stati effettivamente specificati i punti contestati della sentenza di primo grado e prospettate le pertinenti doglianze.
Per tali motivi, alla luce di quanto esposto, la Suprema Corte ha accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma.

A cura di Brando Mazzolai