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giurisprudenza

La Corte di Cassazione sui poteri delle commissioni elettorali nell’ambito delle elezioni dei Consigli degli Ordini Forensi (Cass., Sez. Un., 27 agosto 2024, n. 23101)

Con la pronuncia in oggetto la Corte di Cassazione ha affrontato il tema dei poteri delle commissioni elettorali nell’ambito dei procedimenti di elezione dei componenti dei Consigli degli ordini forensi.

Nel caso di specie alcuni avvocati, con distinti reclami ex art. 36 l. n. 247/2012 (poi riuniti) avevano impugnato il verbale di proclamazione degli eletti per la consiliatura dell’Ordine con il quale si era contestualmente deliberata la loro ineleggibilità. Tali candidati erano stati ammessi con riserva alla fase elettorale per essere poi esclusi dalla medesima Commissione dopo la proclamazione degli eletti. I reclamanti, nel giudizio instaurato dinanzi al C.N.F., deducevano che la Commissione elettorale doveva limitarsi a proclamare gli eletti, non potendo esercitare alcuna decisione in ordine alla loro eleggibilità dopo lo svolgimento delle operazioni di voto. Il CNF accoglieva il reclamo ritenendo che la Commissione elettorale fosse incorsa in violazione di legge ed eccesso di potere là dove aveva esercitato – in sede di verifica dei risultati elettorali – poteri valutativi non previsti dalla legge.

Tale decisione veniva confermata dalla pronuncia in commento sul rilievo che il potere attribuito alla Commissione elettorale dall’art. 9 della legge n. 113 del 2017 era esclusivamente quello di verificare preventivamente la sussistenza dei requisiti di legge e, in caso negativo, escludere uno o più candidati. A tal proposito la Corte richiama l’art.15 della legge n. 113 del 2017 rubricato “Proclamazione degli eletti” che descrive i compiti che la Commissione elettorale è chiamata a svolgere nella fase successiva al voto e cioè quello di procedere al conteggio dei voti, alla formazione della graduatoria, alla proclamazione degli eletti e alle successive comunicazioni. La Corte di Cassazione stigmatizza anche la scelta della Commissione che aveva ammesso con riserva gli avvocati alla fase elettorale, esercitando un potere non previsto da alcuna disposizione normativa. A detta della Corte di Cassazione deve ritenersi preferibile l’interpretazione secondo la quale la Commissione elettorale, che è organo preposto a vegliare sul regolare espletamento del voto, non abbia poteri preventivi di ammissione con riserva al voto, né poteri successivi di esclusione. La tutela giurisdizionale dei candidati esclusi non sarebbe comunque violata, in quanto nella fase pre-elettorale gli interessati possono rivolgersi alla stessa Commissione, perché modifichi in sede di autotutela i propri provvedimenti, mentre nella fase successiva al voto l’eventuale esclusione dalla proclamazione degli eletti sarebbe sempre impugnabile in sede giurisdizionale davanti al C.N.F.

In conclusione la Corte nell’accogliere in toto la decisione del CNF ha sottolineato come consentire alla Commissione di alterare la platea dei candidati, spostando o anche rivedendo le posizioni giuridico-soggettive degli stessi, dopo averle già vagliate nella fase di ammissione, determinerebbe un evidente contrasto con i principi di certezza e stabilità del procedimento posti a tutela del diritto di elettorato passivo.

A cura di Brando Mazzolai