Nella sentenza in commento le Sezioni Unite, chiamate a decidere sull’istanza di sospensione della esecutorietà della decisione del CNF, rigettano il ricorso e confermano la sentenza impugnata. In particolare, in tema di manipolazione della data del mandato difensivo, il Collegio precisa che tale condotta costituisce di per sé illecito disciplinare per violazione non solo del dovere di verità ex art. 50 CDF, ma anche di probità, lealtà, correttezza e diligenza nell’adempimento della professione. Questo perché l’Avvocato quando sottoscrive l’autentica, in qualità di pubblico ufficiale, attesta non solo che il cliente ha apposto la sua firma dopo essere stato identificato, ma altresì che la firma dell’assistito è stata apposta in quella specifica data e con il preciso scopo di essere utilizzata per un determinato giudizio. A nulla rilevano né scriminano o attenuano il fatto le motivazioni sottostanti dell’aver agito nell’interesse e con il consenso del cliente o l’assenza di conseguenze dannose.
Nel caso di specie, il Collegio conferma la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività per un anno e sei mesi a un Avvocato per aver alterato la data del primigenio mandato difensivo al fine di utilizzarlo in successivi procedimenti e, a richiesta del Giudice, per aver esibito in giudizio un mandato palesemente difforme da quello originale, nel preciso intento di confondere il giudicante rispetto alla precedente condotta falsificatoria.
A cura di Arianna Farinelli