Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

La notifica pec eseguita l’ultimo giorno utile è tempestiva anche se la ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21, purché entro le ore 24 (Cass., Sez. I., Ord., 13 marzo 2020, n. 7159)

La sentenza in commento dichiara inammissibile, in quanto tardivo, il ricorso per cassazione proposto, avverso una sentenza della Corte d’appello di Napoli, da un richiedente asilo politico.

Dagli atti risultava infatti che il ricorrente, pur scadendo in data 27.12.2018 il termine di sei mesi di cui all’art. 327 c.p.c., aveva proceduto alla notifica pec del ricorso inviando il messaggio di posta elettronica, nonché ricevendo i messaggi di accettazione e consegna, quando era già scattata la mezzanotte del 28.12.2018 (in particolare la ricevuta di accettazione era stata ricevuta alle ore 00:00:29, mentre quella di consegna alle ore 00:00:42).

È vero, rileva la Corte, che l’art.16-septies D.L. 2012 n. 179 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte Cost. n. 75 del 9.4.2019 (in questa rivista), nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche -la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24- si perfezioni per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta (quale esempio di applicazione della norma come riformulata dalla Corte Cost. cfr. Cassazione 9.10.2019 n. 25227).

Senonché, nel caso di specie, l’accettazione del messaggio pec (e lo stesso invio del notificante) non era avvenuta entro le 24, ma quando era già iniziato il giorno 28.12.2018, e dunque oltre l’ultimo giorno utile. Da qui, l’inammissibilità del ricorso.

A cura di Stefano Valerio Miranda