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giurisprudenza

La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio (C.N.F., Sent., 5 luglio 2024, n. 295)

Con la sentenza n. 295 del 5 luglio 2024, il Consiglio Nazionale Forense ha ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale (sia del C.N.F. stesso, da ultimo con sentenza del 25 marzo 2023, n. 40 che di legittimità, da ultimo con la Cass. SS. UU. 23 giugno 2023 n. 17496) in merito alla rilevabilità d’ufficio della prescrizione dell’azione disciplinare, affermando che tale prescrizione “è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, a causa della natura pubblicistica della materia e dell’interesse superindividuale dello Stato e della comunità intermedia, quale l’ordine professionale”.

La fattispecie in sintesi: il ricorrente impugnava la decisione del CDD di Bologna del 14.5.2021, depositata il 23.6.2021 e notificata il 1.7.2021, con cui gli veniva comminata la sanzione della censura.

La vicenda traeva origine dall’accertamento del COA di appartenenza del ricorrente dell’incompleto assolvimento dell’obbligo formativo del medesimo per il triennio 2011/2013, al ricorrente comunicato il 25.1.2016: il CDD di Bologna, informato dei fatti, comunicava il 9.7.2019 l’avvio del procedimento disciplinare comunicando poi nel successivo settembre 2019 l’approvazione del capo di incolpazione “illecito p.e. p. dagli artt. 15 e 70, comma 5 CDF (art. 13 CDF precedente)” per aver violato l’obbligo di aggiornamento e formazione professionale del triennio 2011 – 2013.

Il CDD, quindi, riteneva il ricorrente responsabile dell’illecito disciplinare ed irrogava la sanzione della censura rilevando che i) la violazione era stata documentalmente accertata; ii) le giustificazioni dell’avvocato non assumevano rilievo alcuno; iii) la prescrizione dell’illecito disciplinare, regolata dall’art. 51 .R. 1578/1933 era stata interrotta dalla PEC del 25.1.2016 del COA di appartenenza di contestazione della violazione e dalla successiva pec del 9.7.2019 del CDD di Bologna di avvio del procedimento disciplinare.

Il ricorrente, come detto, impugnava la decisione deducendo, in particolare e per quel che qui interessa, il mancato accoglimento della eccezione di prescrizione per aver ricevuto soltanto le contestazioni da parte del COA e la successiva comunicazione del 9.7.2019 ma non la comunicazione dell’approvazione del capo di incolpazione, per cui l’azione disciplinare doveva considerarsi irrimediabilmente prescritta.

Il C.N.F., definitivamente pronunciandosi, ha esaminato in via preliminare / assorbente l’eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente affermando che

i) la fattispecie oggetto del giudizio doveva considerarsi regolata ratione temporis dall’art. 56 L. 247/2012, per essersi la violazione protratta nel triennio 2011/2013;

ii) ai sensi del citato art. 56 L. 247/2012 l’azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dalla commissione del fatto (o cessazione della permanenza dell’illecito, nel caso di illecito permanente) ovvero, in caso di atti interruttivi della prescrizione (comunicazione notizia dell’illecito, notifica decisione CDD, notifica sentenza C.N.F.), nel termine di cinque anni da ogni interruzione ma in nessun caso il termine di sei anni può prolungarsi di oltre un quarto;

iii) pertanto, il termine prescrizionale previsto dalla norma ha un tetto massimo di sette anni e sei mesi, scomputate le eventuali sospensioni.

All’esito di questo compiuto e motivato ragionamento, il C.N.F. ha accolto l’eccezione di prescrizione così formulata sostenendo che l’unico atto interruttivo della prescrizione, costituito dalla comunicazione dell’illecito del COA di appartenenza del 25.1.2016, faceva decorrere da tale data il “nuovo” termine prescrizionale di cinque anni al 25.1.2021, quindi ancor prima della decisione del CDD del 14.5.2021, poi notificata il 1.7.2021; decisione, dunque, emessa a termini prescrizionali, ampiamente prescritti.

In conclusione, quindi, il C.N.F. ha dichiarato l’azione disciplinare irrimediabilmente prescritta, annullando la decisione del CDD.