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giurisprudenza

La prescrizione presuntiva di cui all’art. 2956 c.c. non trova applicazione in ordine ai crediti professionali vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione (Cass., Sez. VI, Ord., 20 dicembre 2017, n.30539)

La Corte di Cassazione – con la sentenza in epigrafe – ha ribadito un importante principio giurisprudenziale in tema di crediti professionali nei confronti della pubblica amministrazione.

Difatti, la presunzione di pagamento prevista dagli art. 2954, 2955 e 2956 c.c. va applicata solamente ai rapporti che si svolgono senza formalità, in relazione ai quali il pagamento avviene senza dilazione né rilascio di quietanza scritta e non opera quando il diritto, di cui si chiede il pagamento, scaturisce da un contratto stipulato per iscritto.

Nel caso di specie viene riconosciuto il diritto al compenso spettante all’avvocato per la prestazione resa a favore di un collaboratore di giustizia nei confronti del Ministero dell’Interno, in quanto non rientra nel campo di applicazione della prescrizione presuntiva di cui all’art. 2956 c.c..

Il collegio, dunque, afferma che, attesa la necessità di fare applicazione delle regole della contabilità pubblica anche in relazione ai pagamenti, dovendosi provvedere al tal fine mediante appositi mandati di pagamento, non è possibile applicare la prescrizione presuntiva di cui alle norme indicate, ma solamente la prescrizione estintiva ordinaria decennale.

A cura di Guendalina Guttadauro