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giurisprudenza

La responsabilità dell’avvocato può essere riconosciuta limitatamente al danno effettivamente provato dal cliente (Cass., Sez. III, 13 gennaio 2015, n. 297)

Con la sentenza in commento la Suprema Corte ha stabilito che la responsabilità dell’avvocato può essere riconosciuta soltanto quando il cliente avrebbe potuto ottenere effettivi vantaggi se il professionista avesse tenuto un comportamento diligente.
Nella fattispecie la Corte di Cassazione, dovendo decidere su un caso nel quale l’avvocato non aveva azionato un diritto poi caduto in prescrizione, in relazione a un sinistro stradale ha ritenuto che in conformità agli orientamenti giurisprudenziali in materia che sussiste la responsabilità dell'avvocato soltanto quando il cliente avrebbe potuto ottenere effettivi vantaggi, se il professionista avesse tenuto un comportamento diligente.

a cura di Elisa Martorana