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giurisprudenza

La sanzione applicata all’avvocato deve essere ridotta se il CNF archivia le accuse a carico dei colleghi associati (Cass., Sez. Un., 21 dicembre 2022, n. 37406)

Il caso affrontato nella sentenza in commento prende le mosse dall’applicazione ad un avvocato, da parte del CDD competente, della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione forense per 8 mesi per avere, tra l’altro, in qualità di amministratore della comunione Residence C. in una località balneare, affidato a se stesso sia l’incarico professionale di chiedere ed ottenere un decreto ingiuntivo nei confronti di una società sua ex cliente prima che fossero decorsi due anni dalla cessazione del rapporto, sia l’incarico professionale di intervenire, al fine di recuperare il credito portato nel decreto ingiuntivo, nel procedimento di esecuzione a carico della stessa società, difesa dai suoi colleghi ed associati di studio, in palese conflitto di interesse.
Il legale impugnava la decisione del CDD dinanzi al CNF il quale, accogliendo il ricorso, diminuiva la sanzione a due mesi.
L’avvocato proponeva quindi ricorso dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione lamentando che il CNF non avrebbe preso in considerazione il provvedimento di archiviazione dell’ipotesi di violazione della norma sul divieto di conflitto di interessi a carico dei suoi colleghi associati.
Secondo il ricorrente, la violazione della norma di cui all’art. 24 del CDF (conflitto di interesse) sarebbe venuta meno a seguito dell’archiviazione della notizia di illecito disciplinare a carico dei colleghi di studio.
La Corte di Cassazione si è pronunciata evidenziando che laddove il ricorrente ha lamentato che il CNF non ha tenuto in nessun conto il provvedimento di archiviazione dell’ipotesi di violazione della norma sul divieto di conflitto di interessi a carico dei colleghi associati, ha sostanzialmente denunciato l’omesso esame, da parte del CNF, circa il fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dall’intervenuta archiviazione del procedimento disciplinare a carico dei suoi colleghi avvocati.
I giudici di legittimità hanno, quindi, constatato che
1. l’archiviazione risulta essere stata dedotta nel ricorso dinanzi al CNF, nel quale è stato anche fatto riferimento alla relativa documentazione prodotta in quella sede avverso la decisione del CDD;
2. nella decisione del CNF, impugnata in sede di legittimità, all’archiviazione non si fa alcun cenno, nonostante si tratti di un fatto decisivo nel caso di specie, anche per la determinazione in concreto della sanzione.
Alla luce di queste argomentazioni le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno accolto il ricorso, cassato la sentenza in relazione al motivo accolto e conseguentemente hanno rinviato la causa al CFN, in diversa composizione, per un nuovo esame.

A cura di Silvia Ammannati