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giurisprudenza

La sanzione disciplinare deve tener conto del comportamento complessivo dell’incolpato (C.N.F., Sent., 5 luglio 2024, n. 293)

Nella sentenza in commento il C.N.F. riafferma il principio secondo cui nei procedimenti disciplinari l’oggetto della valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e ciò sia al fine di valutare la sua condotta in generale sia al fine di infliggere la sanzione più adeguata.
La sanzione, in particolare, non è la somma delle pene singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato, tenuto conto della gravità del fatto, del grado della colpa, dell’eventuale sussistenza del dolo e della sua intensità, del comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto avuto riguardo alle circostanze nel cui contesto è avvenuta la violazione, del pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, della compromissione dell’immagine della professione forense, della vita professionale dell’incolpato, dei suoi precedenti disciplinari, dell’intervenuto risarcimento del danno e del ravvedimento operoso.
Alla luce di ciò, nel caso di specie, posto che vi sono vari elementi che depongono nel senso di ritenere non congrua la sanzione della censura inflitta al legale, tra cui la declaratoria di prescrizione di una delle violazioni contestate ed il comportamento dell’incolpato che ha ristorato le spese dell’atto di precetto subito dal cliente, il C.N.F., ritenendo adeguata una sanzione più mite di quella inflitta dal CDD, in parziale accoglimento del ricorso proposto dall’avvocato, giunge ad applicare al medesimo la sanzione dell’avvertimento.

A cura di Silvia Ammannati