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giurisprudenza

La semplicità delle questioni trattate e il limitato impegno profuso giustificano l’applicazione dei minimi tabellari (Cass., Sez. IV, Ord., 14 ottobre 2022, n. 30286)

Il caso affrontato nell’ordinanza in commento prende le mosse dal provvedimento con cui il tribunale adito respinge l’opposizione proposta da un legale avverso il provvedimento con cui il Giudice dell’udienza preliminare gli aveva liquidato il compenso per la difesa d’ufficio di una parte ammessa al gratuito patrocinio.
In particolare il giudice dell’opposizione evidenzia che il provvedimento opposto ha riconosciuto gli importi previsti per tutte le quattro fasi del procedimento ai sensi del D.M. 55/2014, dando altresì conto delle modalità con le quali le singole fasi sono state considerate e chiarisce che il decreto ha valutato anche l’impegno difensivo, applicando, quanto alle prime tre fasi, i valori minimi e, per la fase decisionale, un valore ben superiore al minimo di legge, liquidando l’importo finale € 1290,00, dopo la decurtazione di 1/3 per tutte le fasi, ai sensi del disposto dell’art. 106 bis D.P.R. 115/2002.
Il legale ricorre in cassazione sostenendo, tra l’altro, che il tribunale, senza alcuna giustificazione, gli ha riconosciuto un compenso inferiore rispetto a quello richiesto e ha applicato i minimi tabellari.
La Corte, investita della questione, afferma che il tribunale ha ampiamente assolto l’obbligo di motivazione sia riguardo alla liquidazione delle singole fasi sia riguardo all’applicazione dei minimi tabellari.
Precisa la Corte che il tribunale ha spiegato che già in fase di liquidazione erano state correttamente remunerate le attività ricomprese nelle quattro fasi del procedimento previste dal D.M. 55/2014 – ovviamente considerando solo l’attività processuale effettivamente svolta, dando altresì conto delle modalità con le quali le singole fasi erano state considerate tanto per l’attività dinanzi al G.I.P. che per quella dinanzi al G.U.P.
L’applicazione dei valori minimi era giustificata dalla semplicità delle questioni e dal limitato impegno profuso dal legale.
Il ricorso quindi, risolvendosi nella richiesta di un diverso apprezzamento dell’attività svolta, non consentito in cassazione, viene giudicato inammissibile.

A cura di Silvia Ammannati