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giurisprudenza

La Sezione I Civile della Cassazione statuisce la legittimazione di uno Studio Associato alla formulazione di una richiesta di pagamento concernente l’attività dei singoli professionisti che lo compongo. (Cass., Sez. I Civ., 15 luglio 2011, n. 15694).

Il Tribunale in primo grado e la Corte d'Appello in sede di gravame, avevano escluso la legittimazione di uno studio professionale associato ad agire per vedersi riconoscere il pagamento della prestazione professionale offerta dai professionisti componenti il medesimo, attribuendo, a tale forma associativa, solo la funzione della ripartizione di oneri, spese e profitti, ma non il trasferimento della titolarit‡ del singolo credito professionale.
Di contrario avviso la Suprema Corte che, accogliendo uno dei motivi di censura, ritiene l'interpretazione delle Corti di merito non conforme al dettato normativo e alla disposizione di cui all'art. 36 c.c.
Sostiene la Cassazione che gli associati, cosÏ come accade nelle associazioni non riconosciute, possano aver negozialmente attribuito all'associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarit‡ di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati.
La Corte poi richiama il proprio precedente e costante orientamento che, in particolare, pi˘ volte ha precisato che "lo studio professionale associato, quantunque privo di personalit‡ giuridica, rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacit‡ di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, muniti di legale rappresentanza in conformit‡ della disciplina dettata dall'art. 36 c.c. e segg." (Cass. Civ. 10/17683, Cass. Civ. 09/22439, Cass. Civ. 06/24410, Cass. Civ. 97/4628).

A cura di Matteo Cavallini

Allegato:
15694-2011